
Legge 19 ottobre
1999, n. 370
"Disposizioni
in materia di università e di ricerca
scientifica
e tecnologica"
1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività
didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività
della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale
disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un
minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel
campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia
operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchè la pubblicità e la diffusione
degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente,
mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono
un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle
informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla
programmazione universitaria, nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.
Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST) la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il
termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2
dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.
Art.
2
(Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario)
1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri,
anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una
pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi
componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il comitato:a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) del Consiglio universitario nazionale
(CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di
valutazione;c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli
atenei sono tenuti a comunicare annualmente;d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre
informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole
strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie sulla base di standard
riconosciuti a livello internazionale nonchè della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24
settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori
attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte
presentate dalle medesime.2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il
CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui
all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore
quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi
incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui
all'articolo 1 e al presente articolo.3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è
soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del
Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle
università non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29
luglio 1991, n. 243, per l'attribuzione alle università non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi
predeterminati e in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.