
Decreto MURST
5 agosto 1999
Autorizzazione
all'istituzione di corsi di laurea in scienze motorie
e alla relativa
attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 di iniziative non
correlate alla trasformazione degli ISEF presso le Università
di Ferrara, Pavia
e Udine
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VISTA la legge 9 maggio,
n. 168 che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
VISTO l'articolo 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo
per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica
e per l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma
in scienze motorie;
VISTO il decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l’articolo 8, comma 7 che dispone
che nel primo triennio le risorse finanziarie finalizzate all’istituzione
delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma universitario in
scienze motorie sono destinate esclusivamente agli Atenei che istituiscono
i predetti corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF,
anche con riferimento alle loro sedi distaccate, con conseguente totale
onere finanziario a carico delle Università che propongono nuove
iniziative;
VISTO il parere dell'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot.
n. 1153 del 15 ottobre 1998;
VISTO il decreto ministeriale
15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione
delle predette facoltà e dei corsi di laurea e di diploma e le procedure,
i tempi e le modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e, in particolare gli articoli
2, comma 2, 3, comma 1, lettera d) e 4, comma 5;
CONSIDERATO che, in
attesa della completa attuazione dell'autonomia didattica prevista dall'articolo
17, comma 95, della richiamata legge n. 127 del 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni, il predetto corso di laurea ha durata quadriennale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 1998;
RITENUTA pertanto
la necessità di un avvio graduale dei corsi di laurea e di diploma
in questione;
VISTE le documentate
proposte di istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, di
corsi di laurea in scienze motorie non correlate alla trasformazione degli
ISEF e delle relative sedi distaccate, presentate dalle Università
di Ferrara, Pavia e Udine;
PRESO ATTO che le
predette proposte sono state trasmesse all'Osservatorio in data 7 maggio
1999 e 31 maggio 1999;
VISTA la nota dell'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario del 30 luglio 1999, con la
quale il predetto organo consultivo ha reso il parere di rito in ordine
alla congruità delle proposte di istituzione delle facoltà
e dei corsi di laurea in scienze motorie e di attivazione dei predetti
corsi a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;
PRESO ATTO che il
predetto Osservatorio, in ordine alle proposte sottoposte al suo esame
per la istituzione di corsi di laurea in scienze motorie non correlate
alla trasformazione degli ISEF, ha ritenuto di non potersi pronunciare
entro i termini di rito previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto
15 gennaio 1999;
CONSIDERATO, peraltro,
che il suddetto organo nel parere reso ha sottolineato l'esigenza di disporre
per le iniziative di cui trattasi apposite "visite" presso ciascuna università
per verificare la congruità delle predette proposte;
RITENUTO che nell'ambito
dei poteri di indirizzo e di programmazione del MURST per la definizione
del quadro degli interventi previsti dal decreto legislativo n. 178 del
1998, occorre procedere dall'anno accademico 1999-2000 all'avvio delle
iniziative in questione, fatta salva la verifica da parte dell'Osservatorio
dei requisiti previsti per l'attivazione dei corsi di laurea in scienze
motorie;
CONSIDERATA la necessità
che per l'istituzione dei predetti corsi di laurea sia assicurata la dotazione
di idonee strutture didattiche, scientifiche e sportive e di qualificato
personale docente, in conformità ai modelli prevalenti in ambito
europeo, nonché di congrue risorse finanziarie;
RITENUTA l'urgenza
di consentire alle predette Università di poter tempestivamente
porre in essere le procedure per l'attivazione dei corsi in questione per
l'anno accademico 1999-2000, fatte salve le valutazioni tecniche dell'Osservatorio;
D E C R E T A:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4