
Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario
Decreto MURST
5 agosto 1999
Autorizzazione all'istituzione
di Facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in
correlazione con la trasformazione degli ISEF e alla relativa attivazione
a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 presso le Università
di Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova,
L'Aquila, Milano Cattolica, Milano Statale, Padova, Palermo, Perugia, Torino,
Urbino, Verona e presso l'Istituto navale di Napoli
VISTA la legge 9 maggio,
n. 168 che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
VISTO l'articolo 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo
per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica
e per l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma
in scienze motorie;
VISTO il decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l'articolo 3 che prevede, in
sede di prima applicazione, sentito l'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario, l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la
programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea
e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità
per la loro attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;
VISTO il parere dell'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot.
n. 1153 del 15 ottobre 1998;
VISTO il decreto ministeriale
15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione
delle predette facoltà e dei corsi di laurea e di diploma e le procedure,
i tempi e le modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
VISTE le proposte
documentate delle Università di Bologna, L'Aquila, Milano Statale,
Palermo e Urbino e dell'Istituto navale di Napoli per l'istituzione della
facoltà di scienze motorie e delle Università di Bari, Cagliari,
Cassino-Tor Vergata Roma, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano Cattolica,
Padova, Perugia, Torino e Verona per l'istituzione dei corsi di laurea
in scienze motorie, correlate tutte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del predetto decreto legislativo n. 178 del 1998, alla trasformazione degli
ISEF e delle relative sedi distaccate;
VISTA la relazione
tecnica sulla congruità tra le predette proposte, gli obiettivi
dichiarati e i mezzi indicati, predisposta dall'Osservatorio per la valutazione
del sistema universitario, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, del precitato
decreto 15 gennaio 1999, trasmessa con nota n. 711 del 30 luglio 1999;
CONSIDERATO che, in
attesa della completa attuazione dell'autonomia didattica prevista dall'articolo
17, comma 95, della richiamata legge n. 127 del 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni, il predetto corso di laurea ha durata quadriennale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 1998;
RITENUTA pertanto
la necessità di un avvio graduale dei corsi di laurea e di diploma
in questione;
CONSIDERATA la necessità
che per l'istituzione delle predette facoltà e corsi di laurea sia
assicurata la dotazione di idonee strutture didattiche, scientifiche e
sportive e di qualificato personale docente, in conformità ai modelli
prevalenti in ambito europeo, nonché di congrue risorse finanziarie;
D E C R E T A:
Art. 1
L'Università degli
Studi di Foggia è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia,
il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico
il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30
settembre 1999:
- sia acquisita la
documentazione comprovante l'impegno finanziario della Regione Puglia;
- almeno la metà
degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già
previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze
da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà
rispettata anche negli anni successivi;
- entro il 30 settembre
si provveda all'adeguamento della piscina e del campo di atletica secondo
i parametri previsti dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
Art. 2
L'Università degli
Studi di Bologna è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare
nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea,
a condizione che:
- entro il 30 settembre
1999 sia integrata la documentazione relativa alle strutture scientifiche
in dotazione;
- entro il 30 settembre
1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina
e chirurgia;
- entro il 30 settembre
2000 la dotazione del personale docente sia adeguata ai parametri previsti
dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
- entro il 30 settembre
2001 la piscina in dotazione sia adeguata ai predetti parametri.
Art.
3
L'Università degli
Studi di Cagliari è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia,
il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico
il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:
- entro il 30 settembre
1999 sia acquisita la convenzione con il comune di Monserrato per l’uso
di strutture didattiche, scientifiche e sportive;
- almeno la metà
degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già
previste dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze
da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà
rispettata anche negli anni successivi.
Art. 4
L'Università degli
Studi di Cassino, in convenzione con la facoltà di medicina e chirurgia
dell’Università degli studi di Roma "Tor Vergata", è autorizzata
ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000 presso la facoltà
di lettere e filosofia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare
nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea
a condizione che:
- entro il 30 settembre
1999 sia acquisita la documentazione comprovante la dotazione delle strutture
sportive secondo i parametri previsti dall’Osservatorio;
- entro il 30 settembre
2001 siano eventualmente adeguate le strutture sportive in dotazione.
Art. 5
L'Università degli
Studi di Catania è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, presso le facoltà di medicina e chirurgia
e di scienze della formazione, il corso di laurea in scienze motorie e
ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso
di laurea a condizione che:
- entro il 30 settembre
1999 sia acquisita la documentazione relativa alla disponibilità
delle attrezzature didattiche e scientifiche;
- almeno la metà
degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già
previste dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze
da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà
rispettata anche negli anni successivi;
- entro il 30 settembre
2001 si provveda all’adeguamento del campo di atletica.
Art. 6
L'Università degli
Studi di Catanzaro è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia,
il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico
il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30
settembre 1999:
- si provveda alla
modifica dell’ordinamento del corso di laurea da 5 a 4 anni;
- almeno la metà
degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già
previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze
da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà
rispettata anche negli anni successivi;
- entro il 30 settembre
2001 si provveda all’adeguamento della piscina e delle strutture scientifiche.
Art. 7
L'Università degli
Studi di Firenze è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia,
il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico
il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30
settembre 1999 almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite
nei settori disciplinari già previsti dall’ordinamento e attivati
siano coperti con
affidamenti/supplenze
da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà
rispettata anche negli anni successivi.
Art. 8
L'Università degli
Studi di Genova è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia,
il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nel predetto anno accademico
il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro 30 settembre
1999:
- si provveda alla
modifica dell’ordinamento didattico del corso da 5 a 4 anni;
- almeno la metà
degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già
previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze
da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà
rispettata anche negli anni successivi.
Art. 9
L'Università degli
Studi dell’Aquila è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare
nello stesso anno accademico il primo anno del corso di laurea in scienze
motorie, a condizione che:
- entro il 30 settembre
1999 sia acquisita la documentazione relativa alle strutture didattiche
scientifiche in dotazione;
- entro il 30 settembre
1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina
e chirurgia;
- entro il 30 settembre
2001 la piscina in dotazione sia adeguata ai predetti parametri richiesti
dall’osservatorio.
Art. 10
L'Università Cattolica
del sacro Cuore di Milano è autorizzata ad istituire, a decorrere
dall’anno accademico 1999-2000, il corso di laurea in scienze motorie e
ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso
di laurea, a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano specificate
le modalità di collaborazione con la facoltà di medicina
e chirurgia.
Art. 11
L'Università degli
studi di Milano Statale è autorizzata ad istituire, a decorrere
dall’anno accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e
ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso
di laurea, a condizione che:
- entro il 30 settembre
1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà di medicina
e chirurgia;
- entro il 30 settembre
2000 la facoltà provveda a dotarsi delle 7 unità di personale
tecnico-amministrativo richieste:
- entro il 30 settembre
2000 il numero minimo di personale docente sia adeguato ai parametri individuati
dall’Osservatorio.
Art.
12
L’Istituto navale di Napoli
è autorizzato ad istituire, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000,
la facoltà di scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico
il primo anno del predetto corso di laurea, a condizione che entro il 30
settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni con facoltà
di medicina e chirurgia.
Art. 13
L’Università degli
studi di Padova è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia
il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico
il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30
settembre 1999:
- siano specificate
le strutture didattiche e scientifiche in dotazione;
- almeno la metà
degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già
previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze
da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale condizione andrà
rispettata anche negli anni successivi.
Art. 14
L’Università degli
studi di Palermo è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare
nello stesso anno accademico il primo anno del corso di laurea a condizione
che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite convenzioni
con facoltà di medicina e chirurgia e sia acquisita la documentazione
relativa:
- all’approvazione
della convenzione Università-Isef;
- alle delibere delle
facoltà concorrenti;
- alla dotazione delle
attrezzature scientifiche messe a disposizione dall’Università;
- alla specificazione
delle dimensioni delle strutture sportive ad accezione della piscina;
- entro il 30
settembre 2000 sia in servizio presso la facoltà il numero minimo
di personale
docente previsto dall’Osservatorio.
.Art. 15
L’Università degli
studi di Perugia è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, presso la facoltà di medicina e chirurgia
il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico
il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che:
- entro il 30 settembre
1999 almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori
disciplinari già previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti
con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale
condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;
- entro il 30 settembre
2001 si provveda all’adeguamento della piscina ai parametri prescritti
dall’Osservatorio.
Art. 16
L’Università degli
studi di Torino è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, il corso di laurea interfacoltà in scienze
motorie e il corso triennale di diploma universitario in scienze motorie
e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno dei predetti corsi
a condizione che:
- entro il 30 settembre
1999 almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori
disciplinari già previsti dall’ordinamento e attivati siano coperti
con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell’Ateneo. Tale
condizione andrà rispettata anche negli anni successivi;
- entro il 30 settembre
2001 il campo di atletica sia adeguato ai parametri prescritti dall’Osservatorio.
Art. 17
L’Università degli
studi di Urbino è autorizzata ad istituire, a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000, la facoltà di scienze motorie e ad attivare
nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea,
a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano poste in essere apposite
convenzioni con facoltà di medicina e chirurgia e che almeno la
dotazione del personale docente sia adeguata ai parametri previsti dall’Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario.
Art. 18
L'Università degli
Studi di Verona è autorizzata ad istituire a decorrere dall’anno
accademico 1999-2000 presso le facoltà di medicina e chirurgia e
di lettere e filosofia, il corso di laurea e di diploma universitario triennale
in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo
anno dei predetti corsi a condizione che entro il 30 settembre 1999 siano
acquisite le dichiarazioni di disponibilità dei docenti a prestare
servizio nei corsi richiamati e che entro il 30 settembre 2001 sia conseguito
l’adeguamento della piscina ai parametri previsti dall’Osservatorio.
Art. 19
Le Università interessate
programmano l’accesso ai corsi in relazione alle effettive disponibilità
di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee
e previo accertamento dell’idoneità fisica per le attività
disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo, ai sensi dell’art.
2, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.
Art. 20
Gli ordinamenti didattici
dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono adottati dalle
università di cui al presente decreto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 entro l’inizio dell’anno
accademico 1999-2000 in conformità alle disposizioni previste dall’articolo
2, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 1998.
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aggiornamento: 10/11/99