
Decreto MURST
21 giugno 1999, n. 313
Programmazione
del sistema universitario per il triennio 1998-2000
1. In relazione
a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto ministeriale 14 luglio 1998,
nel rispetto del disposto dell’articolo 17, comma 95 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997 n.127 e successive modificazioni, e in accoglimento
delle osservazioni contenute nei pareri resi dalle competenti commissioni
parlamentari del Senato e della Camera, sono istituiti presso l’Università
degli studi dell’Insubria – facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali in Como – il corso di laurea in scienze ambientali e
il corso di diploma universitario in valutazione e controllo ambientale.
2. I predetti
corsi potranno essere attivati previa positiva valutazione del Ministero,
sentito l’Osservatorio, in ordine alla disponibilità delle dotazioni
necessarie.
1.Ai fini della riduzione
degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema universitario tra
Centro-Nord e Sud sono destinate alle Università meridionali (ubicate
nelle regioni dell’obiettivo 1) le seguenti risorse finanziarie, espresse
in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:
non consolidabili
consolidabili
1998 11
9
1999 11
9
2000 11
9
I predetti fondi
saranno ripartiti tra le Università meridionali, tenuto conto di
quanto previsto dall’art.22 del presente decreto, con i seguenti criteri:
a. il 35 per cento
tra le Università, con esclusione di quelle indicate alla lettera
b), in proporzione al rapporto tra il numero dei professori ordinari, associati
e dei ricercatori e la popolazione della provincia sede dell’Università,
ponderato con il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea
e di diploma;
b. il 20 per cento
tra le Università istituite in attuazione dell’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 e dell’articolo
3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, per il 50 per cento in parti
uguali e per il 50 per cento in proporzione al numero degli studenti iscritti
ai corsi di laurea e di diploma, ponderati secondo il tipo di
facoltà nel
modo seguente:
umanistiche 3
lingue, psicologia, sociologia 4
economia, architettura 4,5
scientifiche 7
c. il 25 per cento
tra le Università che hanno attivato le iniziative alle quali si
riferiscono gli articoli 8, 9 e14, commi 1 e 3, del presente decreto, in
relazione alle stesse;
d. il 20 per cento
tra le Università, con esclusione di quelle indicate alla lettera
b), con i criteri che verranno definiti con decreto del Ministro, da inviare
alla Corte dei conti, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
2. Tenuto conto della
coerenza delle iniziative cui si riferisce il presente comma con l’obiettivo
e) della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000,
determinato con il decreto ministeriale 6 marzo 1998, in relazione a quanto
previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 e nel rispetto del disposto dell’articolo
17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive
modificazioni, sono istituiti presso la Libera Università "Maria
SS. Assunta", Roma, il corso di laurea in giurisprudenza in Palermo (facoltà
di giurisprudenza) e la scuola di specializzazione in storia dell’arte
medievale e moderna in Palermo (facoltà di lettere e filosofia).
Le predette iniziative potranno essere attivate previa positiva valutazione
del Ministero, sentito l’Osservatorio, in ordine alla disponibilità
delle dotazioni necessarie.
1.In attuazione delle
disposizioni della legge 23 dicembre 1996 n.662, per gli interventi di
cui al decreto ministeriale 30 marzo 1998 relativi alla graduale separazione
organica degli Atenei sovraffollati, sono destinate le seguenti risorse
finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni
1998-2000:
consolidabili
1998
20
1999
20
2000
20
2.I fondi saranno
ripartiti tra le Università in relazione alle iniziative individuate
nei decreti ministeriali adottati, in attuazione dell’articolo 3
del decreto ministeriale 30 marzo 1998, in data anteriore a quella
della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale,
valutate dall’Osservatorio come decongestionanti e che necessitano di risorse
integrative, in proporzione ai corsi di laurea e di diploma, tenendo conto
della diversa durata degli stessi, pesati secondo il
tipo di facoltà come indicato all’articolo 11, comma 1, lettera
b), del presente decreto e attribuendo alle iniziative in sede diversa
da quella dell’Università un incremento del venti per cento nella
ponderazione; gli importi attribuibili saranno ridotti del venti per cento
delle assegnazioni disposte con le risorse previste dall’art.11,
comma 1, lettera b), del presente decreto ovvero come integrazione del
fondo per il finanziamento ordinario per il corrente anno, e le disponibilità
così determinate saranno ripartite tra le altre Università.
Art.
21
Istituzione
di una nuova Università non statale legalmente riconosciuta
1.Considerato quanto
rappresentato nella relazione tecnica dell'Osservatorio richiamata
nelle premesse, e tenuto conto della coerenza dell'iniziativa cui si riferisce
il presente articolo con l’obiettivo e) della programmazione del sistema
universitario per il triennio 1998-2000, determinato con il decreto
ministeriale 6 marzo 1998, potrà essere
disposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, a decorrere dall'anno
accademico 1999-2000, l'istituzione della:
Università
non statale legalmente riconosciuta mediterranea "Jean Monnet" -
Casamassima (BARI) - (promotori: Associazione per la libera Università
mediterranea e Fondazione "Caterina Degennaro") - limitatamente alle facoltà
e ai corsi di laurea di seguito indicati:
facoltà di
economia, con i corsi di laurea in:
- economia aziendale;
- economia delle istituzioni
e dei mercati finanziari;
- economia delle amministrazioni
pubbliche e delle istituzioni internazionali;
- economia assicurativa
e previdenziale;
- facoltà
di giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.
2.L'istituzione
di cui al comma 1, con l’autorizzazione al rilascio dei titoli di studio
universitari aventi valore legale, contestuale alla approvazione dello
statuto e del regolamento didattico, potrà essere disposta
con decreto del Ministro, subordinatamente alla positiva valutazione dell'Osservatorio
in ordine agli adempimenti integrativi richiesti dallo stesso nella
relazione tecnica.
3.Al termine del secondo,
quarto e sesto anno accademico di attività dell’Università,
l’Osservatorio provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati
conseguiti. Soltanto dopo la positiva valutazione dell’Osservatorio al
termine del quarto anno di attività, potranno essere concessi all’Università
i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991 n. 243.
1.Per le iniziative
finanziate con i fondi previsti dagli articoli 6, 11, 13 e 15, del presente
decreto, le Università invieranno al Ministero una relazione con
l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità
di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del nucleo
di valutazione dell'Ateneo nella quale dovrà essere dato atto della
verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi
dichiarati ed i mezzi indicati.
2.Per tutte le iniziative
finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università
invieranno al Ministero, al termine del periodo di riferimento della presente
programmazione, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate,
dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente
spese.
3.Ove le Università
non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine
del periodo di riferimento della presente programmazione ovvero si dovessero
verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione
preventiva di cui al comma 1 e in quella successiva di cui al comma 2,
l’Osservatorio formulerà al Ministero motivate proposte in
ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del
contributo da attribuire alle stesse sul fondo per il finanziamento ordinario
relativo all’anno successivo.