
Legge 3 luglio 1998,
n. 210
Norme per il reclutamento
dei ricercatori e
dei professori
universitari di ruolo
Art. 4
(Dottorato di ricerca)
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici
o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi,
la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità
di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché
le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali
e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del
Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti
da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di
studio conferite dalle università per attività di ricerca
post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6
e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono
determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle
risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza
dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione,
per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea
e post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione
con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio
economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e
l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa
del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni
e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma
5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi
competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione
a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è
determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare
ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria
o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività
di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa,
senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle università.