
Criteri per la ripartizione
dello stanziamento per l’attuazione
di servizi per
studenti portatori di handicap
(art. 2 legge 17/1999)
Doc 6/99 - aprile 1999
Documento - File in formato rtf: oss0699r.rtf - 301 kb
INDICE
1.
Premessa
2. Criteri di riparto
3. Modalità
di utilizzo delle risorse assegnate alle università
4. Iniziative collaterali
Tabelle nel testo
Tabella 1 - Peso assegnato
agli studenti in corso per gruppi di facoltà ai fini del riparto
delle risorse
Tabella 2 - Schema
riassuntivo delle modalità di riparto e di assegnazione dei fondi
Appendici
Appendice A – Riferimenti
normativi
Appendice B – Alcuni
interventi delle università a favore degli studenti portatori di
handicap
La legge n. 17 del
28 gennaio 1999 (G.U. n. 26 del 2-2-1999) “Integrazione e modifica della
legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, stanzia 10 miliardi di
lire all’anno a partire dal 1999 da assegnare agli atenei per l’attuazione
delle previsioni della stessa legge 17/99 e della legge 104/92. Alcuni
estratti delle leggi in oggetto sono contenuti nell’appendice A.
Con la lettera
del 22/2/99 il Direttore del Dipartimento Affari Economici del Murst, dott.
D’Addona, ha chiesto all’Osservatorio di individuare dei criteri da applicare
per la ripartizione di tale stanziamento tra gli atenei, al fine di realizzare
una utilizzazione equilibrata e funzionale delle risorse.
Le leggi ricordate
prevedono una serie di interventi a carico del Murst e delle università
italiane, qui di seguito sinteticamente riportati.
Interventi del MURST:
* “l'attribuzione,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare
alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di
studenti non udenti” (art. 13, Legge 104/92);
Interventi assegnati
alle università:
* la dotazione di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici specifici, (comma 1, art.
13, Legge 104/92; comma 6-bis, art. 13, Legge 104/92 come integrato dal
comma 1 dell’art. 1, Legge 17/99);
* servizi di tutorato
specializzato (comma 6-bis, art. 13, Legge 104/92 come integrato dal comma
1 dell’art. 1, Legge 17/99);
* la programmazione
da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della
persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale (comma
1, art. 13, Legge 104/92);
* svolgimento di esami
universitari con l'uso degli ausili necessari ai portatori di handicap,
con eventuale trattamento individualizzato per il superamento degli esami
universitari (commi 4 e 5, art. 16, Legge 104/92), con utilizzo di specifici
mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap (comma 5, art. 13,
Legge 104/92 come sostituito dal comma 2 dell’art. 1, Legge 17/99);
* istituzione di un
docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio
e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione dei portatori
di handicap nell'ambito dell'ateneo (comma 5-bis, art. 16, Legge 104/92
come integrato dal comma 3 dell’art. 1, Legge 17/99).
Le università,
inoltre, devono adeguarsi all’art. 27 della legge 118/71 e al DPR 384/78
di attuazione che prevedono norme relative all’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici o aperti al pubblico.
aggiornamento: 3/5/99